IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante misure per la stabilizzazione  della  finanza  pubblica,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,   recante   approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  e  in  particolare  l'art.  64  che   reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria   e   in
particolare  l'art.  19  che  reca   disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti; 
  Visto l'art. 399 del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
297 del 1994, secondo il  quale  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per  cento
dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante  concorsi  per
titoli ed esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  alle
graduatorie permanenti; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), e i commi 3, 4, 5  e  6,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59,  per  il  reclutamento  a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola  secondaria  di
primo e secondo grado; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  ed  in  particolare
l'art. 4, comma 1-quater, concernente l'ordine di priorita' nello  lo
scorrimento delle graduatorie di merito delle  procedure  concorsuali
ai fini della copertura dei posti di docente  vacanti  e  disponibili
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; 
  Visto l'art. 516 del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.
297 del 1994, concernente la riammissione in  servizio  di  personale
docente, educativo, direttivo e ispettivo; 
  Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese e per la pubblica amministrazione; 
  Visti gli articoli dal 551 al 554 del testo unico di cui al decreto
legislativo  n.  297  del  1994,  concernenti  il  reclutamento   del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
  Visto il comma 81 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza  tra
aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria  di
secondo  grado  ove  sono  presenti  insegnanti  tecnico-pratici   in
esubero, e'  accantonato  un  pari  numero  di  posti  di  assistente
tecnico; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre  2016,
n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura a  valere  sul  dieci
per cento delle  facolta'  di  assunzione  previste  dalla  normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo  del
comparto scuola; 
  Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio  2018  inviata
al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento  relativo
alla situazione del personale in soprannumero; 
  Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto  art.  3,
comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016,  che  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dovra' mantenere la
suddetta  percentuale  del  10%,  prevista  al  fine   di   garantire
l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo  indeterminato
delle Camere di commercio, sulle future facolta'  di  assunzione  del
personale ATA ove sorgesse  la  necessita'  di  dover  riallocare  il
suddetto personale; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016); 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021; 
  Visto il comma 415 dell'art. 1 della legge n.  145  del  2018,  che
dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le  facolta'
assunzionali del  personale  educativo  delle  istituzioni  educative
statali sono incrementate sino a 290  posti,  nell'ambito  dei  posti
vacanti e disponibili; 
  Visti, inoltre, i commi 738, 739 e 740 dell'art. 1 della  legge  n.
145 del 2018,  relativi  all'autorizzazione,  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2019/2020, della trasformazione da tempo parziale a  tempo
pieno del  rapporto  di  lavoro  degli  assistenti  amministrativi  e
tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art.  1,
commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  mediante
scorrimento della graduatoria di merito della procedura di  selezione
indetta ai sensi dell'art. 1, commi da  619  a  621,  della  medesima
legge, con il corrispondente incremento della dotazione organica  del
personale assistente amministrativo e tecnico; 
  Visto il comma 760, lettera b) dell'art. 1 della legge n.  145  del
2018, che modifica l'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
inserendo il comma 5-ter, secondo il quale, tra l'altro, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato  ad
avviare un'apposita procedura  selettiva,  per  titoli  e  colloquio,
finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere  dal
1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non
continuativi,  purche'  includano  il  2018  e  il  2019,  presso  le
istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo  svolgimento  di
servizi di pulizia e ausiliari, in qualita'  di  dipendente  a  tempo
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca,  del  3  luglio  2019,  n.  AOOUFGAB.U.21247,  recante
richiesta di autorizzazione, per l'anno  scolastico  2019/2020,  alla
nomina in ruolo di personale docente  della  scuola  dell'infanzia  e
primaria, della scuola secondaria di primo e  secondo  grado  per  un
contingente totale di n. 58.627 unita', di cui  n.  44.075  su  posti
comuni e n. 14.552 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente
numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto  l'esubero
di n. 764 unita', pari a n. 58.627 unita', di cui n. 44.075 su  posti
comuni e n. 14.552 su posti di sostegno e un numero di cessazioni, ai
fini  delle  operazioni  di  mobilita',  aventi   effetto   dall'anno
scolastico 2019/2021 pari a n. 23.684 unita'; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 23 luglio 2019, n. AOODGPER.U.23346, con la  quale,
a seguito di interlocuzioni con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, la richiesta assunzionale dei docenti di cui alla precedente
nota del 3 luglio 2019, n. AOOUFGAB.U.21247, e'  rimodulata  mediante
riduzione del contingente  per  n.  5.000  unita',  determinando  una
richiesta di  autorizzazione  ad  assumere  di  n.  53.627  posti  di
docente; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 29 luglio 2019, n.  14452,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP del 25 luglio
2019, n. 191939 si esprime l'assenso alle autorizzazioni ad  assumere
n. 53.627 unita' di personale docente su posto comune e  di  sostegno
per l'anno scolastico 2019/2020; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  del  12  luglio  2019,  n.  AOOUFGAB.22368,   recante
richiesta di  autorizzazione,  per  l'anno  scolastico  2019/2020,  a
fronte di un numero  di  posti  di  dirigente  scolastico  vacanti  e
disponibili al 1° settembre 2019 pari a n. 2.050 unita', e un  numero
di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2019 pari a n. 568  unita',
alle complessive nomine in ruolo di n. 2.117 dirigenti scolastici, di
cui n. 39 unita' per immissione in ruolo dei soggetti  inclusi  nelle
graduatorie del concorso di  cui  al  D.D.G.  13  luglio  2011  della
regione Campania, n. 1.982 unita' di vincitori del concorso di cui al
D.D.G. 1259 del 23 novembre  2017,  n.  7  unita'  di  vincitori  del
concorso di cui al D.D.G. 7939 dell'11 luglio 2018, n. 1 riammissione
in servizio, n. 67 unita' per  trattenimento  in  servizio  ai  sensi
dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 21 unita' in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 5 agosto 2019,  n.  15098,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP del 5  agosto
2019, n. 197169, con la quale si comunica, con  le  precisazioni  ivi
indicate, di non avere  osservazioni  in  merito  alla  richiesta  di
assumere  n.  2.117  dirigenti  scolastici  per   l'anno   scolastico
2019/2020; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 15 luglio 2019,  n.  22548,  recante  richiesta  di
autorizzazione, per l'anno  scolastico  2019/2020,  all'assunzione  a
tempo  pieno  indeterminato  di  n.   8.406   unita'   di   personale
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario   (A.T.A.),   nonche'   alla
trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226
unita' di medesimo personale; 
  Considerato che nella suddetta nota del 15 luglio 2019,  n.  22548,
il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
comunica che non trova applicazione  l'accantonamento  dei  posti  di
assistente tecnico negli istituti di  scuola  secondaria  di  secondo
grado ove sono presenti  insegnanti  tecnico-pratici  in  quanto  gli
stessi sono gia' resi indisponibili e che l'eventuale  situazione  di
esubero di tali insegnanti trova  compensazione  nella  richiesta  di
assunzione del personale docente; 
  Considerato che nella suddetta nota del 15 luglio 2019,  n.  22548,
il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
specifica che il contingente richiesto  non  comprende  il  personale
destinatario delle procedure di cui al predetto  comma  760,  lettera
b), dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 5 agosto 2019,  n.  15039,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP del 26 luglio
2019, n. 192549 con la quale, ritenuto di dover  accantonare  n.  760
posti corrispondenti ai posti di DSGA che verranno reclutati  tramite
la  procedura  concorsuale  in  corso  di  svolgimento,  si   esprime
l'assenso  alle  autorizzazioni  ad  assumere  n.  7.646  unita'   di
personale ATA, nonche' alla trasformazione a tempo pieno di contratti
a  tempo  parziale  per  n.  226  unita'   di   medesimo   personale,
corrispondenti a 113 posti interi; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca con  nota  del  17  luglio  2019,  n.  AOODGPER.U.32703
recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2019/2020,
all'assunzione a tempo indeterminato di n. 355  unita'  di  personale
educativo, a fronte di un  numero  complessivo  di  posti  vacanti  e
disponibili per tale anno scolastico pari a n. 429 unita', di  n.  94
cessazioni  dal  servizio,  di  n.  29   esuberi   e   tenuto   conto
dell'incremento delle facolta' assunzionali di n. 290 unita' di  tale
personale previsto dal comma 415 dell'art. 1 della legge n.  145  del
2018; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del  5  agosto  2019,  n.  15099  che  comunica,  sentito  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  il  nulla  osta
alle assunzioni di n. 355 unita' di personale educativo; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disponibilita' in
organico  dei   posti   interessati   alle   immissioni   in   ruolo,
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato: 
    n. 53.627 unita' di personale docente; 
    n. 2.117 dirigenti scolastici; 
    n. 7.646 unita' di personale ATA,  nonche'  la  trasformazione  a
tempo pieno di contratti a tempo  parziale  per  n.  226  unita'  di'
medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi; 
    n. 355 unita' di personale educativo; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,  e  successive
modificazioni, che fissa al 31 agosto di ogni anno il  termine  entro
il quale effettuare le immissioni in ruolo; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2019/2020,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente  vacanti  e  disponibili,  un
numero di unita' pari a: 
    a) n. 53.627 unita' di personale docente; 
    b) n. 2.117 dirigenti scolastici; 
    c) n. 7.646 unita' di personale ATA, nonche' la trasformazione  a
tempo pieno di contratti a  tempo  parziale  per  n.  226  unita'  di
medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi; 
    d) n. 355 unita' di personale educativo.